L’Editto di Rotari

È la prima raccolta scritta di leggi, ispirata anche al diritto romano, del popolo longobardo. Redatto in latino con frequenti parole di origine germanica, è una codificazione scritta con aggiornamenti della precedente tradizione orale. Con la successiva romanizzazione dei Longobardi, che in sostanza coincideva con la loro progressiva cristianizzazione, l’Editto di Rotari perdeva le proprie caratteristiche di diritto personale del popolo longobardo e nell’VIII secolo veniva esteso anche ai romani.  
Il testo inizia con un richiamo ai re precedenti a Rotari, colui che lo ha promulgato, sovrano dal 636 al 653 ed è un insieme di codici atti a ricomporre le vertenze dei cittadini; sostituiva la faida, che dava il diritto alle famiglie di vendicare le offese subite anche uccidendo, con il risarcimento pecuniario (guidrigildo) che variava a seconda del valore e della dignità di chi commetteva il reato e di chi lo subiva.  
L’Editto si struttura in un breve Prologo seguito da 388 capitoli normativi che coprono molti degli aspetti giuridici (non tutti) della società longobarda: dal Diritto Matrimoniale e Famigliare ai reati com- messi contro l’Autorità pubblica e i privati, dai danneggiamenti alle violenze, dalle normative sulla proprietà, alle disposizioni sugli omicidi. Il Prologo fornisce le motivazioni dell’azione legislativa e contiene l’elenco dei primi 17 sovrani longobardi, tra cui lo stesso Rotari, chiudendosi con l’enunciazione degli antenati di quest’ultimo fino alla decima generazione. Il testo si chiude alludendo all’esistenza a Pavia di un esemplare del codice di leggi, certificato per mano del notaio di Palazzo Ansoaldo, disponibile in caso di dubbi o contestazioni.  
Secondo alcuni studiosi l’Editto di Rotari sarebbe stato materialmente redatto nello Scriptorium bobbiese sotto Boboleno, quarto successore di Colombano, e in seguito promulgato a Pavia. Il contesto storico in cui sorgeva il cenobio di Bobbio era fortemente longobardo, soltanto in un secondo tempo sarebbe arrivata la conferma pontificia e gli stretti rapporti tra corte longobarda e monastero si erano conservati nel tempo anche sotto la reggenza dell’ariano Ariovaldo. Rotari man- tenne saldo il suo legame e la collaborazione con il cenobio bobbiese, pertanto l’ipotesi che il monastero abbia offerto al re i propri giuristi per la redazione dell’Editto potrebbe essere più che fondata.  
La ricca biblioteca cenobiale consentiva ai monaci bobbiesi di attingere facilmente alle fonti della giurisprudenza romana: tra i manoscritti sopravvissuti si trovano, infatti, il codice Teodosiano e il Digesta di Giustiniano, insieme con altri testi giuridici. Anche la radice culturale cristiana dell’Editto può indicare che all’opera di redazione avessero partecipato persone di formazione ecclesiastica, ma la motivazione più forte che indicherebbe il legame stretto con Bobbio è che l’Editto veniva promulgato dal re Rotari il 23 novembre del 643. A Bobbio, infatti, questa data riveste un significato eccezionale essendo la data della morte di Colombano e proprio nel 642, anno precedente l’Editto, l’abate Boboleno concludeva il processo di canonizzazione del santo abate, fissando al 23 novembre la commemorazione del suo “dies natalis”. 
Sono pervenute ai nostri giorni soltanto due copie manoscritte dell’Editto di Rotari: il primo e più antico codice, il Sangallese 730, è conservato presso l’Abbazia di San Gallo, fondata dal discepolo di Colombano; il secondo si trova nella Biblioteca Capitolare di Vercelli.  
 

Così inizia l’Editto…  
Nel nome del Signore, io Rotari, eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell’ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d’età, nella seconda indi- zione e nell’anno settantaseiesimo dopo la venuta in Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. ….]. Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesse a noi dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un accurata ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani, e inoltre anche confermandolo con il gairethinx, secondo l’uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi.»

 Aldo Maggi 

 (Articolo tratto dal N°12 del 26/03/2026 del settimanale “La Trebbia”)

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