Le norme regionali per la protezione della flora spontanea

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 febbraio 1984, n°7
Legge Regionale n° 9 del 30 gennaio 1984
Norme per la protezione della flora spontanea.

ARTICOLO 1
La Regione con la presente legge in attuazione di quanto previsto dall’ articolo 4 secondo comma dello Statuto dagli articoli 66 e 83 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 e dall’ articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunita’ vegetali con particolare riferimento alle entita’ in pericolo di estinzione sul territorio regionale.

ARTICOLO 2
E’ vietata a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l’ asportazione il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti da considerarsi molto rare in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3
Delle specie di piante spontanee e loro parti soggette a progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella C allegata alla presente legge e’ consentita la raccolta di non piu’ di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura. Gruppi e comitive organizzate composte di oltre dieci persone non possono complessivamente raccogliere piu’ di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.

ARTICOLO 4
E’ vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge salvo che si tratti di attivita’ colturali. La raccolta delle specie elencate nella tabella C allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante d’ estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.

ARTICOLO 5
Gli elenchi di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente legge possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 6
E’ vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato secco delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A B e C allegate alla presente legge.

ARTICOLO 7
E’ vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l’ asportazione il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto) elencate nella tabella B allegata alla presente legge.

ARTICOLO 8
Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell’ articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1982 n. 18.
La raccolta delle piante officinali e’ soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell’ Ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione contenente le prescrizioni e le modalita’ tecniche di raccolta. Non e’ considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia senza farne commercio piante officinali in quantita’ non superiore a quella stabilita nell’ elenco approvato con rd 26 maggio 1932 n. 772 o per quelle che saranno individuate piante officinali nella quantita’ che verra’ contestualmente stabilita. I richiedenti indicano nella domanda la specie delle piante e le localita’ ove intendono esercitare la raccolta. La autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza. E’ vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo. Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.

ARTICOLO 9
La raccolta e/o l’ asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui alle tabelle A e B nonche’ di quantita’ eccedenti quelle indicate all’ articolo 3 della presente legge con o senza fiori e/ o parti sotterranee puo’ essere consentita per scopi scientifici didattici o farmaceutici previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell’ Assessore incaricato e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi. L’ autorizzazione e’ personale e a termine e deve precisare la localita’ lo scopo della raccolta la specie il numero approssimativo di esemplari da raccogliere o da asportare. Il soggetto autorizzato e’ tenuto a portare con se’ l’ autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di destinazione nonche’ ad esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 10
Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegate alla presente legge provenienti da giardini vivai serre e colture floricole in genere. Le piante non spontanee di cui al precedente comma i loro fiori e parti sotterranee se poste in commercio devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore. Chiunque coltiva a fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente della Comunita’ montana o del Consorzio dei Comuni per l’ esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

ARTICOLO 11
Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso la Regione le Province i Comuni le Comunita’ montane ed i Consorzi dei Comuni per l’ esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole uffici enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.

ARTICOLO 12
Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l’ applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate alle Comunita’ montane ed ai Consorzi dei Comuni per l’ esercizio delle deleghe in agricoltura. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 13 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All’ accertamento ed alla sanzione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati nell’ articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche’ il Corpo Forestale dello Stato.

ARTICOLO 13
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
· a) da lire 5.000 a lire 50.000 per la violazione delle disposizioni di cui all’ articolo 8 sesto comma;
· b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 3 4 e 7;
· c) da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non provvede alla comunicazione di cui all’ articolo 10 terzo comma;
· d) da lire 20.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all’ articolo 10 primo comma senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo;
· e) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 secondo comma;
· f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarita’ nell’ esercizio delle attivita’ autorizzate a norma dell’ articolo 9. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali e’ stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma lettere b) d) e).

ARTICOLO 14
Sono abrogati limitatamente al territorio della Regione Liguria gli articoli 2 3 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e gli articoli 1 2 e 3 del rd 19 dicembre 1931 n. 1793.

ARTICOLO 15
Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese derivanti dall’ attuazione della presente legge si applica l’ articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

ARTICOLO 16
All’ onere derivante dall’ attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 40.000.000 facente parte dello stanziamento destinato al finanziamento del disegno di legge “Istituzione del fondo di garanzia per il credito agrario” ed iscritto al capitolo 9030 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’ anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione ai sensi dell’ articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’ anno finanziario 1984 del capitolo 2400 “Spese destinate agli interventi di tutela della flora spontanea” con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 17
La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi’ 30 gennaio 1984

Specie di piante spontanee protette e delle quali è vietato il commercio
tanto allo stato fresco quanto allo stato secco.
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
TABELLA A
1) Aquilegia – Aquilegia species
2) Astro delle Alpi – Aster alpinus L.
3) Campanula savonese – Campanula sabatia De Not.
4) Concolvolo savonese – Convolvolus sabatius Viv.
5) Ciclamino – Cyclamen species
6) Dittamo – Dictamnus albus L.
7) Rosolida – Drosera rotundifolia L.
8) Regina delle Alpi – Eryngium spinalba Vill.
9) Fritillaria – Fritillaria species
10) Stella alpina – Leontopodium alpinum Cass.
11) Centaurea conifera – Leuzea conifera (L.) DC
12) Giglio rosso – Lilium bulbiferum L.
13) Giglio Martagone – Lilium martagon L.
14) Giglio rosso – Lilium pomponium L.
15) Nigritella – Nigritella nigra (L.) Reichenb.
16) Ofride – Ophrys species
17) Peonia officinale – Peonia officinalis L.
18) Fiteuma di Balbis – Phyteuma cordatum Balbis
19) Pinguicola – Pinguicula vulgaris
20) Primula marginata – Primula marginata Curtis
21) Anemone alpino – Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
22) Romulea ligure – Romulea ligustica Parl.
23) Tulipano selvatico – Tulipa species
24) Soldanella – Soldanella alpina L.
25) Viola di Valdieri – Viola valderia All.

 

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2
TABELLA B
1) Semprevivo giallo – Jovibarba allionii (Jordan et Fourr)
2) Sassifraga cesia – Saxifraga caesia L.
3) Sassifraga callosa – Saxifraga callosa S.
4) Sassifraga a foglie opposte – Saxifraga oppositifolia L.
5) Semprevivo ragnateloso – Sempervivum arachnoideum L.
6) Semprevivo calcareo – Sempervivum calcareum Jordan
7) Semprevivo dei tetti – Sempervivum tectorum L.

 

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3
TABELLA C
1) Arnica – Arnica montana L.
2) Campanula a foglie uguali – Campanula isophylla Moretti
3) Mughetto – Convallaria majalis L.
4) Dafne – Daphne species
5) Cardo azzurro – Echinops ritro L.
6) Dente di cane – Erythronium dens – canis L.
7) Dente di cane – Galanthus nivalis L.
8) Genziana – Gentiana species
9) Genzianella – Gentianella species
10) Giaggiolo selvatico – Iris graminea L.
11) Giaggiolo selvatico – Iris lutescens L.
12) Campanellina – Leucojum vernum L.
13) Centaurea rapontica – Leuzea rhapontica (L.) G. Holub
14) Narciso – Narcissus species
15) Orchidea – Orchis species
16) Fiordaliso rapontico – Rhaponticum bichnellii( Briq.) Dostal
17) Pungitopo – Ruscus aculeatus L.
18) Sassifraga cocleare – Saxifraga cochlearis Reichenb.
19) Scilla bifolia L.
20) Trollius europaeus L.

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