Le norme regionali per la protezione della flora spontanea |
| Legge regionale pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 febbraio
1984, n°7 |
| Legge Regionale n°
9 del 30 gennaio 1984 |
| Norme per la protezione
della flora spontanea. |
ARTICOLO 1
La Regione con la presente legge in attuazione di quanto previsto
dall' articolo 4 secondo comma dello Statuto dagli articoli
66 e 83 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 e dall' articolo 10 della
legge 27 dicembre 1977 n. 984 tutela il patrimonio floristico
spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunita'
vegetali con particolare riferimento alle entita' in pericolo
di estinzione sul territorio regionale.
ARTICOLO 2
E' vietata a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo
salvo si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l'
asportazione il danneggiamento e la detenzione delle specie
di piante spontanee e loro parti da considerarsi molto rare
in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente
legge.
ARTICOLO 3
Delle specie di piante spontanee e loro parti soggette a progressiva
rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella C
allegata alla presente legge e' consentita la raccolta di
non piu' di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso
il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno messo
a coltura. Gruppi e comitive organizzate composte di oltre
dieci persone non possono complessivamente raccogliere piu'
di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna delle specie
di cui al primo comma.
ARTICOLO 4
E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei
delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate
alla presente legge salvo che si tratti di attivita' colturali.
La raccolta delle specie elencate nella tabella C allegata
alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla
base delle piante d' estrarre o comunque danneggiare i loro
organi sotterranei.
ARTICOLO 5
Gli elenchi di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente
legge possono essere modificati con deliberazione del Consiglio
regionale su proposta della Giunta.
ARTICOLO 6
E' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo
stato secco delle specie di piante spontanee elencate nelle
tabelle A B e C allegate alla presente legge.
ARTICOLO 7
E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo
salvo si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l'
asportazione il danneggiamento e la detenzione delle piante
pulvinate (a cuscinetto) elencate nella tabella B allegata
alla presente legge.
ARTICOLO 8
Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate
a norma dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1982
n. 18.
La raccolta delle piante officinali e' soggetta ad autorizzazione
da parte del Sindaco competente per territorio previo parere
favorevole dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste
da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione contenente
le prescrizioni e le modalita' tecniche di raccolta. Non e'
considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio
o della famiglia senza farne commercio piante officinali in
quantita' non superiore a quella stabilita nell' elenco approvato
con rd 26 maggio 1932 n. 772 o per quelle che saranno individuate
piante officinali nella quantita' che verra' contestualmente
stabilita. I richiedenti indicano nella domanda la specie
delle piante e le localita' ove intendono esercitare la raccolta.
La autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli
organi incaricati della vigilanza. E' vietato a chiunque ivi
compreso il proprietario del fondo salvo si tratti di terreno
messo a coltura arrecare danno alle piante officinali spontanee
di cui al primo comma del presente articolo. Resta comunque
fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante
officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente legge.
ARTICOLO 9
La raccolta e/o l' asportazione di esemplari delle specie
spontanee di cui alle tabelle A e B nonche' di quantita' eccedenti
quelle indicate all' articolo 3 della presente legge con o
senza fiori e/ o parti sotterranee puo' essere consentita
per scopi scientifici didattici o farmaceutici previa autorizzazione
della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato
e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi. L'
autorizzazione e' personale e a termine e deve precisare la
localita' lo scopo della raccolta la specie il numero approssimativo
di esemplari da raccogliere o da asportare. Il soggetto autorizzato
e' tenuto a portare con se' l' autorizzazione durante le operazioni
di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di
destinazione nonche' ad esibirla a richiesta degli organi
di vigilanza.
ARTICOLO 10
Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente
legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese
nelle tabelle allegate alla presente legge provenienti da
giardini vivai serre e colture floricole in genere. Le piante
non spontanee di cui al precedente comma i loro fiori e parti
sotterranee se poste in commercio devono essere accompagnate
da certificato di provenienza redatto dal produttore. Chiunque
coltiva a fini commerciali piante appartenenti a specie protette
ai sensi della presente legge deve darne comunicazione scritta
al Sindaco ed al Presidente della Comunita' montana o del
Consorzio dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura
competenti per territorio.
ARTICOLO 11
Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati
a disposizione della popolazione presso la Regione le Province
i Comuni le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni per
l' esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con
idonei mezzi illustrativi presso scuole uffici enti pubblici
e nelle altre sedi ritenute opportune.
ARTICOLO 12
Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti
l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
delegate alle Comunita' montane ed ai Consorzi dei Comuni
per l' esercizio delle deleghe in agricoltura. Alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 13
si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All'
accertamento ed alla sanzione ivi compresa la notifica delle
violazioni procedono i soggetti indicati nell' articolo 6
della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo
Forestale dello Stato.
ARTICOLO 13
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge
si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
· a) da lire 5.000 a lire 50.000 per la violazione
delle disposizioni di cui all' articolo 8 sesto comma;
· b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2 3 4 e 7;
· c) da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non provvede
alla comunicazione di cui all' articolo 10 terzo comma;
· d) da lire 20.000 a lire 200.000 per chi pone in
commercio le piante protette non spontanee di cui all' articolo
10 primo comma senza il certificato di provenienza di cui
al secondo comma dello stesso articolo;
· e) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 secondo comma;
· f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarita'
nell' esercizio delle attivita' autorizzate a norma dell'
articolo 9. Sono inoltre confiscate le piante protette ai
sensi della presente legge in relazione alle quali e' stata
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
precedente comma lettere b) d) e).
ARTICOLO 14
Sono abrogati limitatamente al territorio della Regione Liguria
gli articoli 2 3 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e
gli articoli 1 2 e 3 del rd 19 dicembre 1931 n. 1793.
ARTICOLO 15
Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese
derivanti dall' attuazione della presente legge si applica
l' articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre
1982 n. 45.
ARTICOLO 16
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge
si provvede mediante utilizzo in termini di competenza di
quota pari a lire 40.000.000 facente parte dello stanziamento
destinato al finanziamento del disegno di legge "Istituzione
del fondo di garanzia per il credito agrario" ed iscritto
al capitolo 9030 "Fondo occorrente per far fronte ad
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione
ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre
1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1984 del capitolo 2400 "Spese
destinate agli interventi di tutela della flora spontanea"
con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
ARTICOLO 17
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 30 gennaio 1984
| Specie di piante spontanee protette
e delle quali e' vietato il commercio tanto allo stato
fresco quanto allo stato secco. |
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
TABELLA A |
| 1) Aquilegia - Aquilegia species
|
| 2) Astro delle Alpi - Aster alpinus
L. |
| 3) Campanula savonese - Campanula
sabatia De Not. |
| 4) Concolvolo savonese - Convolvolus
sabatius Viv. |
| 5) Ciclamino - Cyclamen species
|
| 6) Dittamo - Dictamnus albus L.
|
| 7) Rosolida - Drosera rotundifolia
L. |
| 8) Regina delle Alpi - Eryngium
spinalba Vill. |
| 9) Fritillaria - Fritillaria species
|
| 10) Stella alpina - Leontopodium
alpinum Cass. |
| 11) Centaurea conifera - Leuzea
conifera (L.) DC |
| 12) Giglio rosso - Lilium bulbiferum
L. |
| 13) Giglio Martagone - Lilium martagon
L. |
| 14) Giglio rosso - Lilium pomponium
L. |
| 15) Nigritella - Nigritella nigra
(L.) Reichenb. |
| 16) Ofride - Ophrys species
|
| 17) Peonia officinale - Peonia officinalis
L. |
| 18) Fiteuma di Balbis - Phyteuma
cordatum Balbis |
| 19) Pinguicola - Pinguicula vulgaris
|
| 20) Primula marginata - Primula
marginata Curtis |
| 21) Anemone alpino - Pulsatilla
alpina (L.) Delarbre |
| 22) Romulea ligure - Romulea ligustica
Parl. |
| 23) Tulipano selvatico - Tulipa
species |
| 24) Soldanella - Soldanella alpina
L. |
| 25) Viola di Valdieri
- Viola valderia All. |
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO
2
TABELLA B |
| 1) Semprevivo giallo - Jovibarba allionii (Jordan
et Fourr) |
| 2) Sassifraga cesia - Saxifraga caesia L.
|
| 3) Sassifraga callosa - Saxifraga callosa S.
|
| 4) Sassifraga a foglie opposte - Saxifraga oppositifolia
L. |
| 5) Semprevivo ragnateloso - Sempervivum arachnoideum
L. |
| 6) Semprevivo calcareo - Sempervivum calcareum
Jordan |
| 7) Semprevivo dei tetti - Sempervivum tectorum
L. |
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO
3
TABELLA C |
| 1) Arnica - Arnica montana L. |
| 2) Campanula a foglie uguali - Campanula isophylla
Moretti |
| 3) Mughetto - Convallaria majalis L. |
| 4) Dafne - Daphne species |
| 5) Cardo azzurro - Echinops ritro L. |
| 6) Dente di cane - Erythronium dens - canis L.
|
| 7) Dente di cane - Galanthus nivalis L. |
| 8) Genziana - Gentiana species |
| 9) Genzianella - Gentianella species |
| 10) Giaggiolo selvatico - Iris graminea L.
|
| 11) Giaggiolo selvatico - Iris lutescens L.
|
| 12) Campanellina - Leucojum vernum L. |
| 13) Centaurea rapontica - Leuzea rhapontica (L.)
G. Holub |
| 14) Narciso - Narcissus species |
| 15) Orchidea - Orchis species |
| 16) Fiordaliso rapontico - Rhaponticum bichnellii(
Briq.) Dostal |
| 17) Pungitopo - Ruscus aculeatus L. |
| 18) Sassifraga cocleare - Saxifraga cochlearis
Reichenb. |
| 19) Scilla bifolia L. |
| 20) Trollius europaeus L. |
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