Legge regionale pubblicata
su:
Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 febbraio 1984,
n°7 |
| Legge Regionale n° 9
del 30 gennaio 1984 |
| Norme per la protezione
della flora spontanea. |
ARTICOLO 1
La Regione con la presente legge in attuazione di quanto previsto
dall' articolo 4 secondo comma dello Statuto dagli articoli 66
e 83 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 e dall' articolo 10 della legge
27 dicembre 1977 n. 984 tutela il patrimonio floristico spontaneo
per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunita' vegetali
con particolare riferimento alle entita' in pericolo di estinzione
sul territorio regionale.
ARTICOLO 2
E' vietata a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo
si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione
il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee
e loro parti da considerarsi molto rare in Liguria elencate nella
tabella A allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Delle specie di piante spontanee e loro parti soggette a progressiva
rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella C allegata
alla presente legge e' consentita la raccolta di non piu' di cinque
esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del
fondo salvo si tratti di terreno messo a coltura. Gruppi e comitive
organizzate composte di oltre dieci persone non possono complessivamente
raccogliere piu' di cinquanta esemplari al giorno per ciascuna
delle specie di cui al primo comma.
ARTICOLO 4
E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle
specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente
legge salvo che si tratti di attivita' colturali. La raccolta
delle specie elencate nella tabella C allegata alla presente legge
deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante d' estrarre
o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.
ARTICOLO 5
Gli elenchi di cui alle tabelle A B e C allegate alla presente
legge possono essere modificati con deliberazione del Consiglio
regionale su proposta della Giunta.
ARTICOLO 6
E' vietato il commercio tanto allo stato fresco quanto allo stato
secco delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle
A B e C allegate alla presente legge.
ARTICOLO 7
E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo
si tratti di terreno messo a coltura la raccolta l' asportazione
il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto)
elencate nella tabella B allegata alla presente legge.
ARTICOLO 8
Sono considerate protette le piante officinali spontanee elencate
a norma dell' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1982
n. 18.
La raccolta delle piante officinali e' soggetta ad autorizzazione
da parte del Sindaco competente per territorio previo parere favorevole
dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi
su modulo fornito dalla Regione contenente le prescrizioni e le
modalita' tecniche di raccolta. Non e' considerato raccoglitore
chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia senza
farne commercio piante officinali in quantita' non superiore a
quella stabilita nell' elenco approvato con rd 26 maggio 1932
n. 772 o per quelle che saranno individuate piante officinali
nella quantita' che verra' contestualmente stabilita. I richiedenti
indicano nella domanda la specie delle piante e le localita' ove
intendono esercitare la raccolta. La autorizzazione deve essere
esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza.
E' vietato a chiunque ivi compreso il proprietario del fondo salvo
si tratti di terreno messo a coltura arrecare danno alle piante
officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo.
Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per
le piante officinali comprese nelle tabelle allegate alla presente
legge.
ARTICOLO 9
La raccolta e/o l' asportazione di esemplari delle specie spontanee
di cui alle tabelle A e B nonche' di quantita' eccedenti quelle
indicate all' articolo 3 della presente legge con o senza fiori
e/ o parti sotterranee puo' essere consentita per scopi scientifici
didattici o farmaceutici previa autorizzazione della Giunta regionale
su proposta dell' Assessore incaricato e fermo restando il regime
dominicale dei beni stessi. L' autorizzazione e' personale e a
termine e deve precisare la localita' lo scopo della raccolta
la specie il numero approssimativo di esemplari da raccogliere
o da asportare. Il soggetto autorizzato e' tenuto a portare con
se' l' autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione
e di trasporto fino al luogo di destinazione nonche' ad esibirla
a richiesta degli organi di vigilanza.
ARTICOLO 10
Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge
le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle
allegate alla presente legge provenienti da giardini vivai serre
e colture floricole in genere. Le piante non spontanee di cui
al precedente comma i loro fiori e parti sotterranee se poste
in commercio devono essere accompagnate da certificato di provenienza
redatto dal produttore. Chiunque coltiva a fini commerciali piante
appartenenti a specie protette ai sensi della presente legge deve
darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente della
Comunita' montana o del Consorzio dei Comuni per l' esercizio
delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.
ARTICOLO 11
Gli elenchi delle specie protette sono permanentemente depositati
a disposizione della popolazione presso la Regione le Province
i Comuni le Comunita' montane ed i Consorzi dei Comuni per l'
esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei
mezzi illustrativi presso scuole uffici enti pubblici e nelle
altre sedi ritenute opportune.
ARTICOLO 12
Le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti
l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
delegate alle Comunita' montane ed ai Consorzi dei Comuni per
l' esercizio delle deleghe in agricoltura. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al successivo articolo 13 si applica la legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento ed alla sanzione
ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti
indicati nell' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982
n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello Stato.
ARTICOLO 13
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
· a) da lire 5.000 a lire 50.000 per la violazione delle
disposizioni di cui all' articolo 8 sesto comma;
· b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 2 3 4 e 7;
· c) da lire 15.000 a lire 150.000 per chi non provvede
alla comunicazione di cui all' articolo 10 terzo comma;
· d) da lire 20.000 a lire 200.000 per chi pone in commercio
le piante protette non spontanee di cui all' articolo 10 primo
comma senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma
dello stesso articolo;
· e) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 secondo comma;
· f) da lire 70.000 a lire 700.000 per irregolarita' nell'
esercizio delle attivita' autorizzate a norma dell' articolo 9.
Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente
legge in relazione alle quali e' stata comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma lettere b)
d) e).
ARTICOLO 14
Sono abrogati limitatamente al territorio della Regione Liguria
gli articoli 2 3 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 e gli
articoli 1 2 e 3 del rd 19 dicembre 1931 n. 1793.
ARTICOLO 15
Per il finanziamento da parte degli enti delegati delle spese
derivanti dall' attuazione della presente legge si applica l'
articolo 16 lettera b) della legge regionale 2 dicembre 1982 n.
45.
ARTICOLO 16
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si
provvede mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari
a lire 40.000.000 facente parte dello stanziamento destinato al
finanziamento del disegno di legge "Istituzione del fondo
di garanzia per il credito agrario" ed iscritto al capitolo
9030 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto
capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1983 e corrispondente istituzione ai sensi dell' articolo
31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984
del capitolo 2400 "Spese destinate agli interventi di tutela
della flora spontanea" con lo stanziamento di lire 40.000.000
in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi
si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 17
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria.
Data a Genova addi' 30 gennaio 1984
| Specie di piante spontanee protette e
delle quali e' vietato il commercio tanto allo stato fresco
quanto allo stato secco. |
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1
TABELLA A |
| 1) Aquilegia - Aquilegia species
|
| 2) Astro delle Alpi - Aster alpinus
L. |
| 3) Campanula savonese - Campanula sabatia
De Not. |
| 4) Concolvolo savonese - Convolvolus
sabatius Viv. |
| 5) Ciclamino - Cyclamen species
|
| 6) Dittamo - Dictamnus albus L.
|
| 7) Rosolida - Drosera rotundifolia L.
|
| 8) Regina delle Alpi - Eryngium spinalba
Vill. |
| 9) Fritillaria - Fritillaria species
|
| 10) Stella alpina - Leontopodium alpinum
Cass. |
| 11) Centaurea conifera - Leuzea conifera
(L.) DC |
| 12) Giglio rosso - Lilium bulbiferum
L. |
| 13) Giglio Martagone - Lilium martagon
L. |
| 14) Giglio rosso - Lilium pomponium
L. |
| 15) Nigritella - Nigritella nigra (L.)
Reichenb. |
| 16) Ofride - Ophrys species |
| 17) Peonia officinale - Peonia officinalis
L. |
| 18) Fiteuma di Balbis - Phyteuma cordatum
Balbis |
| 19) Pinguicola - Pinguicula vulgaris
|
| 20) Primula marginata - Primula marginata
Curtis |
| 21) Anemone alpino - Pulsatilla alpina
(L.) Delarbre |
| 22) Romulea ligure - Romulea ligustica
Parl. |
| 23) Tulipano selvatico - Tulipa species
|
| 24) Soldanella - Soldanella alpina L.
|
| 25) Viola di Valdieri -
Viola valderia All. |
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO
2
TABELLA B |
| 1) Semprevivo giallo - Jovibarba allionii (Jordan
et Fourr) |
| 2) Sassifraga cesia - Saxifraga caesia L. |
| 3) Sassifraga callosa - Saxifraga callosa S.
|
| 4) Sassifraga a foglie opposte - Saxifraga oppositifolia
L. |
| 5) Semprevivo ragnateloso - Sempervivum arachnoideum
L. |
| 6) Semprevivo calcareo - Sempervivum calcareum Jordan
|
| 7) Semprevivo dei tetti - Sempervivum tectorum L.
|
ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO
3
TABELLA C |
| 1) Arnica - Arnica montana L. |
| 2) Campanula a foglie uguali - Campanula isophylla
Moretti |
| 3) Mughetto - Convallaria majalis L. |
| 4) Dafne - Daphne species |
| 5) Cardo azzurro - Echinops ritro L. |
| 6) Dente di cane - Erythronium dens - canis L.
|
| 7) Dente di cane - Galanthus nivalis L. |
| 8) Genziana - Gentiana species |
| 9) Genzianella - Gentianella species |
| 10) Giaggiolo selvatico - Iris graminea L. |
| 11) Giaggiolo selvatico - Iris lutescens L. |
| 12) Campanellina - Leucojum vernum L. |
| 13) Centaurea rapontica - Leuzea rhapontica (L.)
G. Holub |
| 14) Narciso - Narcissus species |
| 15) Orchidea - Orchis species |
| 16) Fiordaliso rapontico - Rhaponticum bichnellii(
Briq.) Dostal |
| 17) Pungitopo - Ruscus aculeatus L. |
| 18) Sassifraga cocleare - Saxifraga cochlearis Reichenb.
|
| 19) Scilla bifolia L. |
| 20) Trollius europaeus L. |